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CODICE CIVILE - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA I testi riprodotti sul sito sono offerti alla consultazione per fini esclusivamente di informazione. In caso di divergenza dai testi originali, questi ultimi fanno interamente fede e prevalgono su quelli del sito internet. Edilpro non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l’accesso o l’uso del materiale contenuto in altri siti.
Art. 2041 Azione generale di arricchimento Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda. Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769). |
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