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CODICE CIVILE - GESTIONE DI AFFARI I testi riprodotti sul sito sono offerti alla consultazione per fini esclusivamente di informazione. In caso di divergenza dai testi originali, questi ultimi fanno interamente fede e prevalgono su quelli del sito internet. Edilpro non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l’accesso o l’uso del materiale contenuto in altri siti.
Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente. Art. 2029. Capacità del gestore Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425). Art. 2030 Obbligazioni del gestore Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (1703 e seguenti). Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e seguenti). Art. 2031 Obblighi dell'interessato Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Art. 2032 Ratifica dell'interessato La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio. |
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