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CODICE CIVILE - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE I testi riprodotti sul sito sono offerti alla consultazione per fini esclusivamente di informazione. In caso di divergenza dai testi originali, questi ultimi fanno interamente fede e prevalgono su quelli del sito internet. Edilpro non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l’accesso o l’uso del materiale contenuto in altri siti.
TITOLO I Art. 1 Capacità giuridica La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). (3° comma abrogato). Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Art. 3 (abrogato) Art. 4 Commorienza Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418). Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. Art. 7 Tutela del diritto al nome La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette. Art. 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7. Art. 10 Abuso dell'immagine altrui Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
CAPO I
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). Art. 12 Persone giuridiche private Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2). Art. 13 Società Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).
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